Art. 25.
(Inquadramento nelle amministrazioni
statali e pubbliche).

      1. Il personale assunto direttamente mediante contratto a tempo determinato, alla scadenza stabilita ai sensi dell'articolo 21, comma 6, a domanda, è inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altra amministrazione statale, anche in soprannumero, ovvero di altra amministrazione pubblica, secondo speciali modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, della presente legge per l'adeguamento alla suddetta categoria di personale delle procedure per l'attuazione della mobilità, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.